Diventa Radioamatore

Leggi che disciplinano il Servizio di Radioamatore in Italia
 

D.P.R. 5 agosto 1966 – n. 1214
 

Art. 2 – Patente dl operatore per stazione d radioamatore

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni Costituite presso i Circoli stessi secondo le nonne di cui al successivo articolo 3.
Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esami gli aspiranti in possesso di titolo o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.

(omissis)


Art. 3 – Esami

Di norma, le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nel mese di dicembre di ogni anno.
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal Direttore del Circolo, che assumerà le finzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell’Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

(omissis)

Gli esami consisteranno:

  • In una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche. legislative regolamentari e sulle nonne di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui all’Allegato 1;

  • In prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.

 

Art. 10 – Norme d esercizio

  1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle nonne legislative e regola vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.

  2. E' vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l’inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.

  3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.

  4. Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall’art. 8, lettera e) del presente regolamento (vedi tabella bande di frequenza).

  5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese. spagnola, portoghese, tedesca e russa. E ammesso l’impiego del codice Q e delle abbreviazioni internazionali previste dalla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).

  6. Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l’uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

  7. All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.

  8. E vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.

  9. E vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e fai conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi involontariamente captati.

  10. Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza potenza, tipo di trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili, i fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore, i registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l’intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.

 

Art. 16 – Controllo sulle stazioni

I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

(omissis)


Allegato 1 – D.P.R. 5agosto 1996 n. 1214
Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore

A) Elettrologia ed elettronica
     Carica elettrica – Campo elettrico – Capacità elettrica e condensatore – Unità di misura delle capacità – Differenza di potenziale Forza elettromotrice e relativa unità di misura – Corrente continua: unità di n della corrente – Legge di Ohm – Resistenza elettrica – Unita di misura delle resistenze – Effetti della corrente elettrica – Pila ed accumulatore – Induzione elettromagnetica e relative leggi – Mutua induzione – Induttanza – Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore medio, valore efficace.
Legge di Ohm perla corrente alternata, sfasamento fra tensione e corrente, potenza apparente, potenza reale e fattore di potenza.
Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.
Effetti fisiologici della corrente elettrica – Norme di protezione e di soccorso.
Trasformatori elettrici.
Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per corrente continua e per corrente alternata – wattmetri.

B) Radiotecnica – Telegrafia – Telefonia.
     Resistenza, induttanza e capacità concentrate – Resistenza, induttanza e capacità distribuite – Comportamento dei circuiti comprendenti resistenze. induttanza e capacità al variare della frequenza.
Risonanza elettrica – Risonanza serie e parallelo di un circuito, Risonanza di due circuiti accoppiati.
Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche, impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti e riceventi. Raddrizzatori Semiconduttori – Transistor.
Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori grafici e radiotelefonici e delle relative antenne.
Tipi di emissioni radioelettriche.
Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.
Ondametri. Nozioni di telegrafia e telefonia – Telegrafo Morse – Microfono – Telefono – Altoparlante.

C) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni Ginevra 1979 (così modificato rispetto al regolamento UIT di Ginevra 1959. in vigore allorché ha emanato il D,P.R. 5agosto1966 n. 1214).

Art. 1 – Definizioni: servizio d'amatore frequenza assegnata ad una stazione – tolleranza di frequenza – larghezza di una banda occupata da una emissione – potenza di un radiotrasmettitore.
Art. 2 – Nomenclatura delle bande di frequenza.
Art. 4 (ex art. 2) – Designazione delle emissioni – classi dl dimissione – larghezza di banda.
Art. 5 (ex art 12)- caratteristiche tecniche degli apparati e delle emissioni.
Art. 6 (ex art. 3) – Norme generali per l’assegnazione e l’impiego delle frequenze.
Art. 8 (ex art. 5) – ripartizione delle bande di frequenza – divisione del mondo in Regioni 1 – 2 – 3.
Art. 18 (ex art. 14) – Disturbi.
Art. 19 (ex art. 14) – Prove.
Art. 20 (ex art. 13) – Controllo internazionale delle emissioni.
Art. 21 (ex art. 16) – Rapporti sulle infrazioni.
Art. 22 (ex art. 15) – Procedura contro i disturbi.
Art. 24 (ex art. 15) – Licenze.
Art. 25 (ex art. 19) – Sez. seconda – Attribuzione delle serie internazionali – assegnazione degli indicativi di chiamata.
Art. 32 (ex art. 41) – Servizio d'Amatore e Servizio d’Armatore via Satellite.
Appendice 14 (ex Appendice 13) –  Abbreviazione e segnali diversi da usare nelle comunicazioni radiotelegrafiche – codice Q.


D.P.R. 28 dicembre 2001 – n. 300

Art. 32. – Definizione

  1. L’attività di radioamatore consiste nel!’espleta mento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano con seguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

  2. L’attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con appurato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.


Art. 33. – Patente

  1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all’articolo 34.
     

  2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.


Art. 34. – Tipi di autorizzazione

  1. L’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi I e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 0ffmia 5 del 7 gennaio 1991.

  2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed a! servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

  3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.


Art. 35. – Requisiti

  1. L’impianto o l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

    1. abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano interconi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

    2. abbia età non inferiore a sedici anni;

    3. sia in possesso della relativa patente;

    4. non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.


Art. 36. – Dichiarazione

  1. La dichiarazione di cui all’articolo 8, commi I e 2, riguarda:

    1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;

    2. indicazione della sede dell’impianto;

    3. gli estremi della patente di operatore;

    4. il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

    5. il nominativo già acquisito, come disposto dal l’articolo 37, comma 2;

    6. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 35.

     

  2. Alla dichiarazione sono allegate:

    1. l’attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;

    2. per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.


Art. 37. – Nominativo

  1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

  2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 36. da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
     

Art, 38. – Attività di radioamatore all’estero

  1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle tele comunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

  2. I soggetti di cui all’articolo 35, comma I, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero delle comunicazioni l’attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 991.

  3. L’impianto o l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato


Art. 39. – Calamità – contingenze particolari

  1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32.
     


Art. 40. – Assistenza

  1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
     

Art. 43. – Ascolto

  1. È libera l‘attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.

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